Per saperne di più

La mediazione è una procedura di risoluzione delle controversie alternativa alla giustizia ordinaria, nella quale un mediatore, imparziale ed indipendente, aiuta due o più parti a trovare un accordo che soddisfi al meglio le loro esigenze. Si tratta di uno strumento che consente di risolvere le controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, in maniera semplice ed efficace, senza formalità di procedura, in tempi brevi e con costi contenuti.

La mediazione è stata disciplinata dal Decreto Legislativo 28 del 4 marzo 2010, che prevedeva, tra l’altro, l’obbligo, prima di adire la giustizia ordinaria, di esperire un tentativo di mediazione in una serie di materie elencate. Successivamente, con sentenza n. 272/2012 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 5 comma 1 del D. Lgs 28/2010, con conseguente decadenza dell’obbligatorietà della mediazione in tali materie.

La recente Legge 98/2013, di conversione del D.L. 69/2013 (c.d. d.l. Fare), entrata in vigore il 20 settembre 2013 per un periodo sperimentale di quattro anni, ha introdotto importanti novità. Innanzitutto è stata reintrodotta l’obbligatorietà del tentativo di mediazione nelle seguenti materie: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato affitto di azienda, risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari, condominio. La nuova Legge ha inoltre introdotto l’obbligo di esperire il tentativo di mediazione anche quando è il giudice a disporlo in sede di giudizio (anche di appello). Permane poi la possibilità di esperire il tentativo di mediazione anche con riferimento ad altre tipologie di controversie, su libera iniziativa di una parte oppure quando è previsto da un’apposita clausola contrattuale o statutaria, ad esempio per i rapporti con la pubblica amministrazione e con enti pubblici, per i contratti d’appalto, per i recuperi crediti e per ogni controversia nella sfera dei diritti civili disponibili.

È stata introdotta la competenza territoriale; ciò significa che le domande di mediazione devono essere presentate presso un Organismo sito nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia in questione. Le parti devono obbligatoriamente essere assistite da un avvocato nel corso di tutta la procedura di mediazione. La procedura di mediazione è rapida: deve concludersi in tre mesi e il primo incontro di programmazione tra le parti viene fissato entro poche settimane dalla presentazione della domanda di mediazione. Si tratta di una sessione preliminare in cui il mediatore ha il compito di informare le parti sulle caratteristiche e sulle modalità di svolgimento della procedura e verifica insieme alle stesse e ai loro consulenti, eventualmente presenti, la possibilità di iniziare la procedura di mediazione. Se tale primo incontro si conclude con un mancato accordo, le parti non devono pagare l’indennità di mediazione all’Organismo.

Nella mediazione viene garantita la massima riservatezza: tutti coloro che intervengono a qualunque titolo nel procedimento sono tenuti a mantenere la riservatezza in merito alla stessa e, salvo diverso accordo tra le parti, ogni informazione acquisita e dichiarazione resa nel corso di tutta la procedura non potrà essere utilizzata in un futuro giudizio che verta sulla medesima controversia. La mediazione è una procedura dai costi predeterminati e contenuti e le tariffe sono fissate secondo le indicazioni del D.M. 145/2011 e s.m.i.

Sulla base delle attuali norme fiscali, i costi possono essere integralmente coperti da un credito d’imposta ai fini IRAP (per le aziende) e ai fini IRPEF (per le persone fisiche) per controversie sino a un valore di circa € 50.000,00.

Il verbale di mediazione, sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. In tutti gli altri casi l’accordo potrà essere omologato su istanza di parte con decreto del Presidente del tribunale. In caso di mancato raggiungimento dell’accordo e nell’eventualità di avvio di un contenzioso giudiziario, il Giudice può desumerne dal verbale di mediazione elementi di prova e in determinati casi può condannare la parte che ha fatto fallire la mediazione al pagamento delle spese legali e processuali.

Gli avvocati iscritti all’albo sono mediatori di diritto ma devono comunque seguire un percorso formativo in materia di mediazione oltre che percorsi di aggiornamento teorico-pratici. A tal proposito si precisa che gli Organismi di Mediazione possono in ogni caso autoregolamentare l’accesso dei mediatori alle loro liste. Va, infine, ricordato che il D.Lgs. 28/2010 e s.m.i. prevede che il procedimento di mediazione si svolga presso Organismi iscritti nell’apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. ICAF – Istituto di Conciliazione e Alta Formazione è un Organismo di Mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e iscritto al Registro degli Organismi di Mediazione al n.549. L’Organismo gestisce presso le proprie sedi i procedimenti di mediazione civile finalizzati alla conciliazione, come previsto e disciplinato dalla L.69/2009, dal D.Lgs 28/2010, dal D.M. 180/2010, dal D.M. 145/2011 e dalla L. 98/2013. L’Organismo mette a disposizione delle parti coinvolte in una controversia civile e commerciale mediatori civili altamente qualificati per favorire stragiudizialmente la risoluzione della controversia.